Ma le memorie di traduzione... di chi sono? - Part 2

Chi vuole assicurarsi i diritti sulle TM deve dunque darne atto in modo chiaro e formale. Ma perché il pagamento della traduzione non basta? E fino a che punto c’entra il diritto d’autore? Per capire perché la clausola contrattuale è l’unico modo per «aggirare» la problematica sui diritti relativi alle TM dobbiamo capire il loro peso giuridico e il loro ruolo nel processo di traduzione.

Nella prima parte dell’articolo ho scritto che la questione sulla proprietà delle TM è un argomento intricato e irrisolto, questo sostanzialmente per tre motivi: la mancanza di una definizione giuridica delle TM data la loro peculiarità, la scarsità di precedenti nella giurisprudenza e, nel caso specifico, la relatività delle argomentazioni delle varie parti interessate evidenziate nel post precedente. Insomma, le memorie di traduzione possono essere considerate una «torta» divisa in varie fette, ognuna delle quali riguarda (o forse sarebbe meglio dire potrebbe riguardare) una norma diversa a seconda del caso.

Diritto d’autore

Se il testo originale è protetto dal diritto d’autore, nel momento in cui il cliente lo trasmette al traduttore perché venga tradotto gli cede parte del diritto d’autore, ovvero il diritto di traduzione. Mentre il cliente è e rimane il detentore del diritto d’autore del testo originale, il traduttore lo sarà della sua traduzione. Al cliente spetta il diritto di utilizzo del testo tradotto (riproduzione, diffusione, pubblicazione) nei limiti specificati nell’incarico, cioè unicamente per lo scopo per il quale è previsto. Se ad esempio la traduzione è destinata a una pagina web, in teoria l’utilizzo della stessa traduzione per una brochure necessiterebbe dell’autorizzazione del traduttore. Lo stesso avviene se tra il cliente e il traduttore c’è un’impresa di servizi linguistici, solo che in questo caso il traduttore, spesso in una sorta di tacito accordo (che però dovrebbe essere in ogni caso regolato da un contratto di collaborazione), trasferisce all’impresa se non i pieni diritti sulla traduzione almeno il diritto di utilizzo, ovvero quello di modificare la traduzione se necessario, di riprodurla e di trasmetterla al cliente. In assenza di una prassi consolidata, la gestione dei diritti di proprietà sulla traduzione può variare da traduttore a traduttore e da impresa a impresa. Ad esempio, alcune imprese di servizi linguistici riconoscono al cliente qualsivoglia diritto relativo alla traduzione al momento del pagamento del corrispettivo. Altre invece col pagamento gli trasferiscono la proprietà della traduzione, ma con riserva del diritto d’autore. In generale, e aggiungo purtroppo, nella gran parte delle condizioni generali di fornitura consultate per questo articolo non si fa menzione alcuna dei diritti relativi alla traduzione, men che meno delle TM.

Le TM come copia

Immaginiamo per un attimo un mondo senza CAT e il testo di un determinato cliente con rispettiva traduzione in Word. A lavoro ultimato è molto improbabile che il traduttore elimini dal suo computer i file contenenti il testo originale (ovvero la copia) e i frutti del suo lavoro, ma il testo originale rimane pur sempre protetto perché il diritto d’autore comprende anche il divieto di riproduzione e diffusione dello stesso. Scatta inoltre l’obbligo di riservatezza in virtù del quale sia il traduttore, sia l’impresa di servizi linguistici si impegnano a mantenere riservati i testi nonché tutte le informazioni relative al cliente e al servizio svolto, purché questi non siano di dominio pubblico. Se ora trasponiamo questo pensiero alle TM come «copia congiunta» del testo originale e della traduzione, risulta evidente che gli stessi criteri si applicano anche alle memorie di traduzione: fintanto che tali file rimangono sul computer del freelance o sul server dell’impresa di servizi linguistici, la loro archiviazione o il loro riutilizzo sono leciti nei limiti del diritto d’autore di entrambe le parti, e allo scambio delle TM tra i vari attori sembrerebbero non esserci restrizioni. Ma c’è un ma, ossia la segmentazione dei testi eseguita dal CAT. Con l’aumentare degli incarichi cresce anche l’impossibilità di ricostruire il testo originale, e a questo punto le TM, anche se ben organizzate e riconducibili a un determinato cliente o progetto, si trasformano in una specie di calderone composto da singole frasi completamente estrapolate dal loro contesto originale. Definire le TM una copia diventa quindi complicato e anche l’applicazione del diritto d’autore in questo caso è assai discutibile, c’entra tuttavia se si lascia da parte il contenuto delle TM e ci si concentra sulla loro struttura.

Le TM come banca dati

Ora invece proviamo a pensare alle TM come banca dati, indipendentemente dal loro contenuto. Come descritto nel post precedente, gestire e mantenere una memoria di traduzione perché sia veramente affidabile e riutilizzabile è un’operazione che richiede del tempo. Penso alle attività precedenti e successive all’incarico come l’allineamento, l’organizzazione e la strutturazione delle TM nonché alle attività di aggiornamento e controllo dei dati. Ciò che conta in questo caso non è tanto il tempo impiegato quanto il «sistema» su cui si basano la gestione e il mantenimento delle TM, ovvero la struttura e la disposizione del loro contenuto. La banca dati può quindi trasformarsi in un prodotto dell’ingegno frutto della creatività intellettuale e di conseguenza godere della tutela del diritto d’autore. Questo aspetto diventa ancora più interessante se si considera un’ulteriore tutela, chiamata sui generis, che protegge le banche dati prive di originalità, ma al tempo stesso di elevato valore, per salvaguardare l’investimento effettuato dal costitutore in termini di tempo, risorse e denaro. Al contrario dei diritti morali dell’autore, il diritto sui generis può essere completamente trasferito a un altro soggetto. Ma attenzione: non tutti i paesi riconoscono questo diritto. Mentre in Europa la tutela sui generis è stata introdotta da tutti gli Stati membri (Direttiva 96/9/CE), in Svizzera è inesistente e anche la protezione delle banche dati secondo il diritto d’autore è molto difficile poiché i criteri che una «collezione» di dati deve soddisfare sono piuttosto severi.

Le TM come strumento di lavoro o servizio extra

È dunque evidente che, in assenza di una clausola contrattuale che regoli la proprietà delle TM e a seconda del tipo di collaborazione, la situazione potrebbe aggrovigliarsi in modo inestricabile. È quindi molto più facile «prendere le distanze» da tutti gli aspetti giuridici di cui sopra e considerare le TM come uno strumento di lavoro o come un servizio extra a pagamento, da menzionare già in occasione della conferma dell’ordine o della redazione delle condizioni generali di fornitura. Un piccolo esempio tratto dalle CG di un’impresa di servizi linguistici in Italia: «Se non diversamente pattuito, tutti i diritti relativi al contenuto e ai servizi della parte fornitrice sono riservati alla stessa. I glossari e/o le memorie di traduzione che la parte fornitrice crea per ogni cliente consolidato per poter eseguire servizi di traduzione di alta qualità e per garantire al cliente la coerenza terminologica nel tempo, ma non pagati dal cliente, restano di esclusiva proprietà della parte fornitrice e sono soggetti e disciplinati dalle norme sui diritti d’autore e dalle norme sulla proprietà intellettuale. Se il cliente commissiona alla parte fornitrice la creazione di un proprio glossario o database, come servizio specifico e retribuito, la proprietà intellettuale può essere trasferita al cliente.» Questa trasparenza giova anche al cliente interessato a una collaborazione di lunga durata con un determinato fornitore di servizi linguistici, poiché può mettere in chiaro questo punto già durante la selezione dei possibili partner.

Considerazioni conclusive

Le norme sulla proprietà intellettuale e sui diritti d’autore variano da paese a paese, è quindi consigliabile informarsi in modo approfondito prima di partire all’attacco o, al contrario, di allentare la presa. Va comunque ricordato che, nonostante tutte le peculiarità descritte, la consegna gratuita delle TM può essere anche considerata come un gesto di «attenzione» nei confronti del cliente per sottolineare la propria flessibilità e attitudine al servizio (una pratica, questa, più diffusa di quanto si creda). Tutto dipende dal valore che l’impresa di servizi linguistici e il traduttore attribuiscono alle loro memorie di traduzione e se ritengono che queste siano degne di tutela.

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Patrizia Napoli 

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